 |
 |
Il Glossario riguarda i principi generali della normativa comunitaria,
relativa alla nuova programmazione FSE 2000-2006.
(Le seguenti definizioni sono tratte dai Regolamenti CE 1260/99, 1685/00,
438/01)
N.B. Per accedere direttamente alle singole
voci, clicca sulla lettera desiderata
|
 |
| |
|
 |
|
| |
|

Addizionalità:
Complementarietà dell'intervento comunitario rispetto alle azioni
degli Stati Membri.
Asse prioritario:
Ciascuna delle priorità strategiche inserite in un quadro comunitario
di sostegno o in un intervento, cui si accompagnano una partecipazione
dei Fondi e degli altri strumenti finanziari e le corrispondenti
risorse finanziarie dello Stato membro, nonché una serie di obiettivi
specifici.
Attività di controllo a campione delle operazioni:
(di secondo livello) volta a verificare l'efficacia dei sistemi
di gestione e controllo, nonché a verificare, con criteri selettivi
e sulla base di un'analisi dei rischi, le dichiarazioni di spesa
presentate ai vari livelli interessati (art. 10 Regolamento 438/2001).
Tale attività deve riguardare un campione rappresentativo di operazioni,
corrispondenti ad almeno il 5% della spesa totale ammissibile.
L'attività di controllo a campione delle operazioni è inoltre tesa
al rilascio della dichiarazione a conclusione dell'intervento di
cui all'art. 38, par. 1 lettera f), del Regolamento 1260/99.
Quest'ultimo compito deve essere affidato ad una persona o ad un
ufficio funzionalmente indipendenti rispetto all'Autorità di Gestione,
rispetto alla persona o ufficio dell'Autorità di Pagamento responsabile
delle certificazioni di cui all'art. 38, par.1, lettera d), nonché
rispetto agli organismi intermedi (art. 15 Regolamento 438/2001).
Attività di controllo ordinario:
(di primo livello), espletata in concomitanza con la gestione degli
interventi, rappresentata dall'insieme dei controlli che accompagnano
l'attività dell'Autorità di gestione, di pagamento e degli organismi
intermedi.
Attuatore:
Con tale termine si individua il soggetto deputato in via principale
alla realizzazione di un progetto. Attuatore può essere lo stesso
promotore ovvero un altro soggetto delegato da questi.
In ogni caso l'attività è realizzata a costi reali ed i finanziamenti
sono commisurati a quanto risulta effettivamente speso, purché riconoscibile
ai sensi della normativa di FSE e riconducibile al progetto.
Autorità di gestione*:
Le Autorità o gli organismi pubblici o privati, nazionali, regionali
o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento
ai fini del presente Regolamento oppure lo Stato membro allorché
sia il medesimo, ad esercitare detta funzione.
Qualora lo Stato membro designi un'Autorità di gestione diversa
da sé stesso, definisce tutte le modalità dei suoi rapporti con
l'autorità di gestione e dei rapporti di quest'ultima con l'autorità
o organismo che funge da autorità di pagamento per l'intervento
in questione.
Autorità di pagamento**:
Una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali incaricati
dallo Stato Membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento
e di ricevere i pagamenti dalla Commissione.
Lo Stato Membro fissa tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità
di pagamento e dei rapporti di quest'ultima con la Commissione.
|
|
| |
|
 |
|
| |
|

Beneficiari finali:
Gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della
committenza delle operazioni; nel caso dei regimi di aiuto ai sensi
dell'art. 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati
dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono
gli aiuti.
|
|
| |
|
 |
|
| |
|

Complemento di Programmazione:
Documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari dell'intervento,
contenente gli elementi dettagliati a livello di misure, come indicato
nell'articolo 18, paragrafo 3, del Reg. CE 1260/99, elaborato dallo
Stato membro o dall'autorità di gestione e, se del caso, adattato
conformemente all'articolo 34, paragrafo 3; viene trasmesso alla Commissione
a titolo informativo.
Concentrazione:
Fissazione di obiettivi prioritari da perseguire attraverso uno o
più Fondi Strutturali.
Controlli di gestione:
Supervisione ad alto livello, da parte della direzione, comprendente
il controllo dei risultati rispetto ai bilanci di previsione, le relazioni
sui casi di scostamento dei costi e l'utilizzo del controllo interno.
Controllo interno:
I controlli effettuati dalla direzione per garantire il conseguimento
degli obiettivi fissati.
Controlli organizzativi:
Controlli inerenti alla struttura dell'organismo,come la separazione
delle mansioni e la definizione delle responsabilità.
Controlli operativi:
Controlli volti a garantire il trattamento corretto delle transazioni,
e in particolare la verifica in sequenza dei documenti numerati, la
concordanza contabile e il raffronto tra documenti di categorie diverse
(ad esempio, ordini di acquisto e fatture).
Controlli sull'accesso:
Controlli fisici (ad esempio casseforti) e controlli logici (ad esempio
protezione dei fichier elettronici tramite password).
Controlli sulle autorizzazioni:
Controlli destinati a permettere di interrompere il trattamento di
una transazione qualora essa non sia stata approvata al livello adeguato,
cosa che comporta deleghe di potere chiare per l'autorizzazione delle
transazioni e controlli definiti e documentati prima del rilascio
dell'autorizzazione.
Corte dei conti:
Il compito principale della Corte dei conti consiste nell'esaminare
l'insieme delle entrate e delle spese della Comunità europea, verificarne
la legittimità e la regolarità e infine vigilare sulla sana gestione
finanziaria. La Corte è un'istituzione indipendente, il cui ruolo
è di affiancare il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea
nell'esercizio dei rispettivi poteri di controllo sull'esecuzione
del bilancio. Inoltre, in qualsiasi momento la Corte può presentare
osservazioni su problemi particolari e formulare pareri su richiesta
di un'istituzione europea.Rientra nel mandato di controllo della Corte
anche la verifica delle spese dei Fondi Strutturali. I controllori
della Corte hanno accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni
relative alla gestione finanziaria dei servizi e degli altri organi
soggetti a controllo e possono eseguire verifiche presso tutti gli
organismi che percepiscono Fondi comunitari.
Costi ammissibili****:
Un costo, per essere considerato ammissibile deve essere conforme
non solo alla normativa europea in materia di Fondi strutturali ma
anche alle altre norme comunitarie, nazionali e regionali.
Costi non ammissibili*****:
Un costo, è considerato non ammissibile quando non è conforme al cofinanziamento
del Fondo Sociale Europeo.
|
|
| |
|
 |
|
| |
|

Documento unico di programmazione:
Documento unico approvato dalla Commissione che riunisce gli elementi
contenuti in un quadro comunitario di sostegno e in un programma
operativo.
|
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
| |
|
 |
|
| |
|
Interventi:
Sono forme di intervento dei Fondi: i programmi operativi o il DOCUP;
i programmi di iniziativa comunitaria; il sostegno alle misure di
assistenza tecnica e delle azioni innovative.
Irregolarità***:
Qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario
derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico
che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio
generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso
la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse
proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero
una spesa indebita.
Nel concetto di irregolarità possono ritenersi ricomprese
non solo le fattispecie penalmente rilevanti, ma anche quelle amministrative
e civili, siano esse intenzionali che derivanti da errore o negligenza.
|
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
| |
|
 |
|
| |
|

Misura:
Strumento tramite il quale un asse prioritario trova attuazione su
un arco di tempo pluriennale e che consente il finanziamento delle
operazioni. Ogni regime di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato
e ogni concessione di aiuti da parte di organismi designati dagli
Stati membri, oppure qualsiasi categoria dei suddetti aiuti o concessioni
o una loro combinazione, che abbia la stessa finalità sono definiti
come Misura.
|
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
| |
|
 |
|
| |
|

Obiettivo
1:
Finalizzato a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle
regioni che presentano ritardi nello sviluppo con l'impiego di tutti
i Fondi Strutturali.
Obiettivo
2:
Finalizzato
a favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà
strutturali con l'impiego dei Fondi FSE e FESR.
Obiettivo
3:
Finalizzato
a favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei
sistemi di istruzione, formazione e occupazione con l'impiego del
FSE.
Operazione:
Ogni progetto o azione realizzato dai beneficiari finali degli interventi.
Organismo
funzionalmente indipendente:
Ufficio o persona, funzionalmente autonomo rispetto all'Autorità
di gestione, che incaricato di produrre una dichiarazione che sintetizzi
i controlli effettuati negli anni precedenti, esprima un giudizio
sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché
sulla legalità e la regolarità delle operazioni cui
si riferisce la certificazione finale delle spese. Può svolgere
i controlli a campione (di secondo livello).
Organismo intermedio:
Indica i soggetti ai quali possono essere delegate, dalle rispettive
Autorità, sia le funzioni di gestione e controllo ordinario
(di primo livello), sia quelle di pagamento, fermo restando la regola
della separazione dei compiti.
|
|
| |
|
 |
|
| |
|

Partner:
Parti di attività progettuali possono essere svolte anche da partner
originariamente indicati come tali nel progetto o comunque da soggetti
tra i quali intercorre un vincolo associativo o societario o consortile
ovvero da consorziati di un consorzio, attuatore o partner di associati
di strutture associative, ovvero da associazioni temporanee d'impresa
(ATI) all'uopo costituite.
Partnership:
Stretta concertazione in tutte le fasi della programmazione tra i
diversi organismi comunitari e nazionali.
Piano di sviluppo:
Analisi della situazione effettuata dallo Stato membro interessato,
tenuto conto degli obiettivi di cui all'articolo 1 del Reg. CE 1260/99
e delle esigenze prioritarie connesse al conseguimento di tali obiettivi,
nonché la strategia e le priorità di azione previste, i loro obiettivi
specifici e le relative risorse finanziarie indicative.
Pista di controllo:
Descrive, per ogni forma di intervento, le varie tappe dei flussi
dei Fondi (comunitari e nazionali), identificando i responsabili che
effettuano i controlli, le informazioni prodotte e il sistema utilizzato
per la trasmissione di queste ultime.
Programma operativo:
Documento approvato dalla Commissione ai fini dell'attuazione di un
quadro comunitario di sostegno, composto da un insieme coerente di
assi prioritari articolati in misure pluriennali, per la realizzazione
del quale è possibile far ricorso ad uno o più Fondi e ad uno o più
degli altri strumenti finanziari esistenti, nonché alla BEI; si definisce
programma operativo integrato un programma operativo il cui finanziamento
è assicurato da più Fondi.
Programmazione:
Introduzione generalizzata del metodo della programmazione pluriennale.
Processo di organizzazione, decisione e finanziamento effettuato per
fasi successive e volto ad attuare, su base pluriennale, l'azione
congiunta della Comunità e degli Stati membri al fine di conseguire
gli obiettivi di cui all'articolo 1 del Reg. CE 1260/99.
Promotore:
Ai fini dell'individuazione della responsabilità della puntuale realizzazione
del progetto nei confronti dell'Amministrazione, titolare è in ogni
caso il promotore, come risulta dall'atto di presentazione del progetto.
Spettano pertanto a lui i poteri ed i doveri connessi all'attività
di indirizzo e controllo.
Il promotore può peraltro affidare in tutto o in parte le proprie
attività gestionali ad un attuatore, indicandolo, anche, eventualmente,
come percettore materiale del finanziamento.
|
|
| |
|
 |
|
| |
|

Quadro comunitario di sostegno:
Documento approvato dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro
interessato, sulla base della valutazione del piano presentato dallo
Stato membro e contenente la strategia e le priorità di azione dei
Fondi e dello Stato membro, i relativi obiettivi specifici, la partecipazione
dei Fondi e le altre risorse finanziarie. Tale documento è articolato
in assi prioritari ed è attuato tramite uno o più programmi operativi.
Quadro di riferimento dell'obiettivo 3:
Documento che descrive il contesto degli interventi a favore dell'occupazione
e dello sviluppo delle risorse umane in tutto il territorio di ciascuno
Stato membro e che individua le relazioni con le priorità contenute
nel piano nazionale d'azione per l'occupazione.
|
|
| |
|
 |
|
| |
|

Rettifiche finanziarie:
A questo riguardo, il citato art. 39 del Regolamento 1260/99 prevede
una responsabilità precisa in capo agli Stati membri; la materia è
definita dal Regolamento 448/01 che interviene a regolare e specificare
la procedura di applicazione e determinazione delle rettifiche finanziarie
dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali. In caso
di irregolarità accertate, la procedura di recupero degli importi
soppressi (ex art. 39.1 Reg. 1260/99) spetta al servizio competente
che deve notificarla all'Autorità di gestione e all'Autorità di pagamento.
Tale contributo non può essere riutilizzato per operazioni oggetto
della rettifica o in cui si è verificato un errore sistematico. Lo
Stato Membro deve comunque informare la Commissione sul riutilizzo
dei Fondi soppressi (art 3).
Rischio intrinseco:
Rischio inerente a un determinato settore, a prescindere dai controlli
in essere. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

Servizi della Commissione:
Le spese comunitarie sono soggette al controllo dei servizi della
Commissione, che può essere operato dal servizio incaricato della
gestione e/o dal Controllo finanziario della Commissione.
I controlli effettuati dai servizi della Commissione possono vertere
sui sistemi finanziari o sulle dichiarazioni di spesa (per azioni
a carico di un unico Fondo o di due o più Fondi strutturali, o per
interi programmi operativi) o infine sui risultati.
Servizi di controllo interno operanti negli Stati membri:
I servizi di controllo interno delle autorità interessate degli Stati
membri (a livello nazionale, regionale o locale) esaminano e riferiscono
in merito al funzionamento dei rispettivi sistemi di gestione e di
controllo. Talvolta gli organi di controllo interno possono anche
essere designati come organismi operativi indipendenti aventi il compito
di presentare i risultati del controllo al momento della domanda di
pagamento definitivo e una dichiarazione delle spese per ogni forma
di intervento.
Sistemi di gestione e controllo:
Serie di procedure per gestire le richieste di finanziamento, adottare
decisioni sulla concessione dei fondi, erogare i pagamenti, registrare
gli anticipi e rimborsare le spese nonché sorvegliare e valutare l'utilizzo
dei Fondi.
Soggetti attivi:
Tutti i partecipanti che rivestano in via originaria, o su successiva
autorizzazione ministeriale, i ruoli di: promotore, attuatore, partner
partecipano all'azione finanziata in quanto cointeressati allo svolgimento
del progetto e quindi la correlativa attività deve ritenersi per principio
"non profit".
Tra di loro non è configurabile delega per quanto concerne lo svolgimento
delle attività progettuali.
Sovvenzione globale:
Parte di un intervento la cui attuazione e gestione può essere affidata
a uno o più intermediari autorizzati conformemente all'articolo 27,
paragrafo 1, del Reg. CE 1260/99, ivi compresi enti locali, organismi
di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, e utilizzata
di preferenza per iniziative di sviluppo locale. La decisione di ricorrere
a una sovvenzione globale è presa, di intesa con la Commissione, dallo
Stato membro ovvero, con il suo accordo, dall'Autorità di gestione.
|
|
| |
|
 |
|
| |
|

Test di autenticità:
Test da utilizzare nel documentare un sistema per accertare la comprensione
di quest'ultimo da parte del controllore. I test, che consistono nell'esame
particolareggiato dell'iter completo di una o più transazioni nel
sistema, sono utilizzati in genere per identificare i controlli chiave.
Test sui controlli:
Test volti a comprovare il funzionamento e l'efficacia delle procedure
di gestione e controllo.
|
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
| |
|
 |
|
| |
|

Verifiche di convalida:
Verifiche sulle transazioni e altri dati per verificarne la completezza,
l'accuratezza e la validità nonché per valutare gli effetti pratici
di eventuali errori e carenze.
Verifica delle dichiarazioni di spesa:
Presentata dai responsabili dei progetti o dalle autorità degli Stati
membri può unicamente comprovare la correttezza delle dichiarazioni
effettivamente controllate.
La verifica dei sistemi è dunque l'elemento decisivo per accertare
le capacità di questi ultimi a prevenire, individuare e correggere
eventuali carenze anche nelle azioni non selezionate per il controllo
dettagliato delle dichiarazioni di spesa.
Verifica dei sistemi:
Volta a garantire che i sistemi di gestione e controllo messi in atto
siano in grado di tutelare adeguatamente sia le risorse degli Stati
membri che quelle della Comunità. Dato che tali sistemi si applicano
ad un'ampia gamma di azioni nel contesto dei Fondi strutturali, all'atto
di effettuare tale verifica gli Stati membri sono tenuti ad accertare
il buon funzionamento dei controlli per tutte le azioni finanziate
dai vari organismi competenti.
|
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
| |
|
 |
|
| |
|
|
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
| |
|
 |
|
| |
|
NOTE:
*
A livello di PON Obiettivo 3 Azioni di Sistema, l'Autorità
di Gestione è rappresentata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - UCOFPL - Divisione I e Divisione III. Lo stesso Ministero,
Divisione II, rappresenta l'Autorità di Pagamento.
All'interno di ciascuna Divisione le funzioni di gestione e di controllo
sono affidate ad unità distinte in base agli Assi e alle Misure coinvolte.
Lo Stato Membro è sempre rappresentato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali anche se la gestione di alcune Misure viene
delegata ad altri soggetti attuatori:
Ministero Pari
opportunità (Misura E1)
Dipartimento
Affari Sociali (Misura B1, Azione 2)
Ministero della
Funzione Pubblica (Misura D2)
Per quanto concerne gli altri interventi (POR e PO), le Autorità di
gestione sono le seguenti:
Regione Autonoma
Valle d'Aosta
Regione Piemonte
Regione Lombardia
Provincia Autonoma
di Trento
Provincia Autonoma
di Bolzano
Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia
Regione Veneto
Regione Liguria
Regione Emilia-Romagna
Regione Toscana
Regione Umbria
Regione Marche
Regione Lazio
Regione Abruzzo
**Le Autorità di pagamento
sono invece le Amministrazioni titolari di ciascun PO, riguardo alla
gestione operativa nell'ordinamento nazionale è previsto un meccanismo
di delega dalle Regioni alla Province.
***Irregolarità penali
Frode
Per quanto riguarda le irregolarità penali, la Convenzione elaborata
- in base all'art.K3 del Trattato dell'UE - relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità Europee, sottoscritta il 26 luglio
1995, all'art.1 definisce la frode come qualsiasi azione od
omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione
di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua, in materia
di spesa, il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti
dal bilancio generale delle Comunità o gestiti per conto delle stesse,
o alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto cui consegua
lo stesso effetto, nel caso di entrate.
Truffa aggravata
L'art.640 bis, introdotto dall'art.22 della legge n°55/90 (Nuove disposizioni
per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosità sociale) costituisce una fattispecie
autonoma ed aggravata rispetto al reato di truffa, previsto dall'art.640
c.p., di cui mantiene inalterate l'azione tipica e la struttura. Infatti,
entrambi sono reati di danni, la cui condotta, che può essere posta
in essere da chiunque, si realizza attraverso artifici e raggiri che
inducendo taluno in errore arrecano un ingiusto vantaggio:
il reato in esame è punito con la pena della reclusione da uno a sei
anni.
La truffa ai danni dell'UE, di cui al citato art.640 bis, si
realizza allorché la condotta fraudolenta che abbia indotto in errore
gli organi preposti al controllo, vanifichi o comunque renda meno
agevole la loro attività, arrecando in tal modo un vantaggio economico
ai danni della stessa Unione. La giurisprudenza in materia di FSE
ha applicato l'art.640 bis soprattutto con riguardo a frodi legate
al pagamento del saldo,
allorché i raggiri si situano in un momento anteriore allo stesso
pagamento
Malversazione
Si ha malversazione, di cui all'art.316 bis, allorché "chiunque
estraneo alla PA, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico
o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti
destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere
od alla svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina
alle predette finalità". La sanzione è della reclusione da sei mesi
a quattro anni. Finalità perseguita dall'art.316 bis è quella di reprimere
le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche, provenienti
sia dallo Stato che da altro ente pubblico che dalle Comunità europee.
Si può dire, pertanto, che essa ha carattere parallelo rispetto all'art.640
bis c.p. che opera invece nella fase precedente della richiesta e
dell'ottenimento del finanziamento.
La malversazione può ben rientrare nell'ipotesi di frode, prevista
dalla Convenzione, consistente nella distrazione dei fondi per fini
diversi da quelli per cui sono stati inizialmente concessi.
Peculato
La distinzione tra peculato e truffa attiene al modo in cui si è
acquisito il possesso (da intendersi come disponibilità giuridica)
del denaro. "Ne deriva che ricorre il primo quando tale possesso
sia stato conseguito legittimamente per ragioni di ufficio, mentre
vi è truffa quando il responsabile si sia procurato il possesso
mediante artifici e raggiri"
Falsità
materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici
Il legislatore nazionale con l'art.476 c.p. ha punito l'ipotesi
del pubblico ufficiale che nell'esercizio delle proprie funzioni
formi, in tutto o in parte, un atto falso o alteri un atto vero.
La sanzione consiste nella reclusione da uno a sei anni. La fattispecie
descritta può concorrere con la truffa aggravata, allorché
il falso costituisce un artificio per commettere la truffa. Quanto,
poi al tentativo, la complicità e l'istigazione, per i quali
la Convenzione prevede che siano emanate norme che le sanzionino,
essi sono già puniti dall'art.56 c.p. e dall'art.110 c.p.
Di frequente la magistratura ha riconosciuto accanto alla responsabilità
penale degli operatori del settore della formazione professionale
anche quella dei funzionari che non hanno provveduto ai necessari
controlli.
Irregolarità
amministrative
Il Regolamento CE n°2988/95 oltre a dare una definizione di
irregolarità, detta i principi e la disciplina riguardante
le misure e le sanzioni delle irregolarità amministrative.
Quanto ai principi, all'art.2, stabilisce che i controlli, le misure
e le sanzioni sono istituiti solo qualora siano necessari per garantire
la corretta applicazione del diritto comunitario, essi inoltre "devono
avere carattereproporzionato e dissuasivo per assicurare un'adeguata
tutela degli interessi finanziari delle Comunità"; nessuna
sanzione amministrativa può essere irrogata se non è
prevista da un atto comunitario precedente
l'irregolarità; nel caso di successiva modifica delle disposizioni
relative a sanzioni amministrative contenute in una disposizione
comunitaria si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose.
Le sanzioni vere e proprie sono invece elencate nell'art.5 e consistono:
nel pagamento
di una sanzione amministrativa;
nel versamento
di un importo superiore alle somme indebitamente percette o eluse
aumentato, se del caso, di interessi;
nella privazione
totale o parziale di un vantaggio concesso dalla normativa comunitaria,
anche se l'operatore ne ha beneficiato solo in parte;
nell'esclusione
o nella revoca dell'attribuzione del vantaggio per un periodo successivo
a quello dell'irregolarità;
nella revoca
temporanea di un'autorizzazione o di un riconoscimento necessari
per beneficiare di un regime di aiuti comunitari;
nella perdita
di una garanzia o cauzione costituita ai fini dell'osservanza delle
condizioni previste da una normativa o la ricostituzione dell'importo
di una garanzia indebitamente liberata;
A norma dell'art.7 le misure e le sanzioni amministrative possono
applicarsi agli operatori economici, siano questi
persone fisiche che giuridiche, agli altri organismi cui il diritto
nazionale riconosce capacità giuridica che abbiano commesso
l'irregolarità e a quelli che hanno partecipato all'esecuzione
della stessa, nonché a quelle tenute a rispondere della medesima
o ad evitare che sia commessa.
Irregolarità
civili
In seguito all'accertamento giudiziario dell'avvenuto compimento
di un'irregolarità, dalla quale sia derivato un danno alla
PA e per esso allo Stato italiano , sorge il diritto al risarcimento
(c.d. aquiliano ex art.2043 c.c.).
Nel campo dei finanziamenti erogati ai fini della formazione, e
quindi nell'ambito del FSE, il danno generalmente riconosciuto è
il danno emergente, corrispondente al finanziamento erogato, cui
si aggiungono, eventualmente, la rivalutazione monetaria e gli interessi
legali.
****In base a queste due
diversi livelli di fonti normative un costo per essere ammissibile
deve essere:
Pertinente ed imputabile ad azioni ammissibili.
"Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione
dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell'intervento
considerato" (art 30, Regolamento CE 1260/99).
Con riguardo in particolare al FSE, i costi per essere considerati
ammissibili, devono essere riconducibili ad una delle attività indicate
dall'art 3 del Regolamento CE 1784/99, devono risultare direttamente
o indirettamente connessi all'azione e devono riferirsi ad un'azione
localizzata nella Regione cui si riferisce l'intervento: "…le operazioni
cofinanziate dai Fondi strutturali devono essere localizzate nella
regione cui si riferisce l'intervento…" (Norma n. 12 al Regolamento
CE 1685/00).
Effettuato in denaro
Vengono fatte salve le deroghe relative all'ammortamento, ai contributi
in natura, ed alle spese generali secondo le condizioni indicate
dalla Norma n. 1 dell'allegato al Regolamento CE 1685/00.
Effettivo
Il principio dell'effettività è fondamentale per poter affermare
l'ammissibilità di un costo. Il Regolamento CE 1260/99, all'art.
32, definisce come costi ammissibili solo le spese corrispondenti
ai pagamenti effettuati (costi reali) mentre il Regolamento CE 1685/00
assimila ai pagamenti i costi la cui evidenza economica non è allineata
nel tempo alla movimentazione di denaro (ammortamenti) e ricomprende
tra i costi ammissibili anche i contributi in natura e le spese
generali.
Per quanto attiene ai costi generali viene indicato come criterio
di imputazione il calcolo pro-rata, secondo un metodo equo e corretto
debitamente giustificato.
Riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento
Per essere considerati ammissibili i costi devono essere sostenuti
nell'ambito del periodo temporale di validità dell'intervento, secondo
quanto stabilito dall'art 30, comma 2, del Regolamento CE 1260/99
o dell'operazione, in base al Regolamento CE 1685/00.
Altro requisito di ammissibilità, previsto dal Regolamento CE 1260/99
nello stesso articolo, comma 4, consiste nel fatto che, l'operazione
finanziata dai Fondi strutturali, non subisca modificazioni sostanziali
nei cinque anni successivi alla data di ammissione alla partecipazione
dei Fondi. Sarà onere degli Stati membri informare la Commissione
di ogni eventuale modifica in tal senso.
Comprovabile documentalmente
Il Regolamento CE 1260/99, all'art. 32, comma 1, afferma che i pagamenti,
siano essi acconti, pagamenti intermedi o saldi, devono riferirsi
alle spese effettivamente sostenute, e devono essere "giustificati
da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente". Questa indicazione viene ribadita dal Regolamento
CE 1685/00 che sostiene che: "... i pagamenti effettuati dai beneficiari
finali devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò
non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti
contabili aventi forza probatoria equivalente" (Norma n. 1 - paragrafo
2).
Legittimo
E' considerazione di carattere generale che un costo, per essere
considerato ammissibile deve essere conforme non solo alla normativa
europea in materia di Fondi strutturali ma anche alle altre norme
comunitarie, nazionali e regionali.
Contabilizzato
I costi per essere ammissibili, devono aver dato luogo ad adeguate
registrazioni contabili cioè conformi alle disposizioni di legge,
ai principi contabili, nonché alle specifiche prescrizioni in materia
impartite dall'Autorità di gestione.
Contenuto nei limiti autorizzati
I costi sono ammissibili solo se contenuti nei limiti stabiliti
(per natura e/o importo) negli atti amministrativi di affidamento
in gestione o di finanziamento adottati dall'Autorità di gestione
o da altra Pubblica Amministrazione competente.
*****Nell'elencazione sono riferiti i soli casi di
tipologie di costo che risultano in ogni caso inammissibili al cofinanziamento
del Fondo Sociale Europeo.
Subappalti
Rispetto a quanto stabilito nella Decisione 1035/97, Scheda 4, la
Norma n. 1, paragrafo 3 dell'allegato al Regolamento CE 1685/00,
rende di fatto più agevole la pratica del subappalto. In essa viene
infatti specificato che: "Fatta salva l'applicazione di disposizioni
nazionali più rigorose le spese relative ai subappalti, non sono
ammissibili al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali:
a)subappalti che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione
dell'operazione senza alcun valore aggiunto proporzionato;
b)subappalto stipulato con intermediari o consulenti in cui il pagamento
è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno
che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con
riferimento all'effettivo valore dell'opera o dei servizi prestati."
Oneri finanziari e di altro genere
La Norma n. 3 dell'allegato al Regolamento CE 1685/00, ribadisce
sostanzialmente quanto disposto nella Decisione 1035/97, disponendo
che: "Gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi
miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito
di un regime di aiuti di Stato autorizzato), gli aggi, le spese
e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari non sono
ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali…" La non ammissibilità
degli oneri finanziari era già stata prevista nella Decisione CE
1035/97, Scheda 10, nella quale veniva disposta l'ammissibilità
delle sole spese "direttamente legate alla preparazione e all'esecuzione
del progetto".
Ammende, penali e spese per controversie legali
Si tratta di oneri conseguenti ad ipotesi "patologiche" della gestione
delle azioni oggetto di cofinanziamento.
La Norma n. 3, paragrafo 5, dell'allegato al Regolamento 1685/00,
sancisce in maniera perentoria la non ammissibilità di tali spese
al cofinanziamento ribadendo in tal modo quanto già contenuto nella
Decisione CE 1035/97, Scheda 10, paragrafo 3.
Stipendi del personale della Pubblica Amministrazione impiegato
in particolari azioni di assistenza tecnica
Nello specifico caso in cui il personale della Pubblica Amministrazione
venga utilizzato per l'attuazione di azioni di assistenza tecnica
diverse da quelle indicate al punto 2 della Norma n. 11 dell'allegato
al Regolamento CE 1685/00e previste al punto 3 della stessa Norma
quali: "…studi, seminari, azioni di informazione, valutazione e
acquisizione ed installazione di sistemi informatizzati di gestione,
sorveglianza e valutazione" la spesa per i relativi stipendi del
personale della Pubblica Amministrazione o di altri funzionari pubblici
che eseguono tali azioni non è ammissibile.
Spese di investimento nell'ambito dell'operatività degli Obiettivi
territoriali 1 e 2
Si tratta di una problematica non rinvenibile a livello di regolamentazione
comunitaria, ma che ha trovato evidenza nell'ambito dell'assunzione
di una "posizione" comune da parte delle Direzioni Generali "Occupazione
e Affari Sociali" e "Politica Regionale" della Commissione Europea.
Tale posizione viene motivata con il riferimento al Regolamento
CE 1784/99, art. 4 che impone tale prescrizione: "…al fine di rendere
quanto più possibile efficace il sostegno erogato … gli interventi
attuati … sono concentrati su un numero limitato di settori o temi
e sono mirati alle esigenze più importanti ed alle azioni più efficaci
…". Tale "posizione" assume un significato ed una portata diverse
a seconda dell'obiettivo comunitario considerato. In particolare,
in relazione all'Obiettivo 3, si ribadisce che non vi sono limiti,
se non quelli propri della normativa comunitaria e nazionale all'ammissibilità
al cofinanziamento FSE di tutte le fattispecie di costo, compresi
i costi per investimenti in infrastrutture ed attrezzature, conseguenti
alla realizzazione di azioni ammissibili nell'ambito dell'operatività
dell'Obiettivo 3. L'Obiettivo 3 copre territorialmente anche le
aree ricompresse nell'Obiettivo 2 e pertanto può intervenire a riconoscere
e cofinanziare "spese di investimento" anche nell'ambito di queste
ultime ma sempre con riferimento ad azioni previste nell'ambito
della programmazione relativa all'Obiettivo 3.
|
|
| |
|
 |
|
| |
|
|
|
|