Glossario

Il Glossario riguarda i principi generali della normativa comunitaria, relativa alla nuova programmazione FSE 2000-2006.
(Le seguenti definizioni sono tratte dai Regolamenti CE 1260/99, 1685/00, 438/01)

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Addizionalità:
Complementarietà dell'intervento comunitario rispetto alle azioni degli Stati Membri.

Asse prioritario:
Ciascuna delle priorità strategiche inserite in un quadro comunitario di sostegno o in un intervento, cui si accompagnano una partecipazione dei Fondi e degli altri strumenti finanziari e le corrispondenti risorse finanziarie dello Stato membro, nonché una serie di obiettivi specifici.

Attività di controllo a campione delle operazioni:
(di secondo livello) volta a verificare l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo, nonché a verificare, con criteri selettivi e sulla base di un'analisi dei rischi, le dichiarazioni di spesa presentate ai vari livelli interessati (art. 10 Regolamento 438/2001).
Tale attività deve riguardare un campione rappresentativo di operazioni, corrispondenti ad almeno il 5% della spesa totale ammissibile.
L'attività di controllo a campione delle operazioni è inoltre tesa al rilascio della dichiarazione a conclusione dell'intervento di cui all'art. 38, par. 1 lettera f), del Regolamento 1260/99.
Quest'ultimo compito deve essere affidato ad una persona o ad un ufficio funzionalmente indipendenti rispetto all'Autorità di Gestione, rispetto alla persona o ufficio dell'Autorità di Pagamento responsabile delle certificazioni di cui all'art. 38, par.1, lettera d), nonché rispetto agli organismi intermedi (art. 15 Regolamento 438/2001).

Attività di controllo ordinario
:
(di primo livello), espletata in concomitanza con la gestione degli interventi, rappresentata dall'insieme dei controlli che accompagnano l'attività dell'Autorità di gestione, di pagamento e degli organismi intermedi.

Attuatore:
Con tale termine si individua il soggetto deputato in via principale alla realizzazione di un progetto. Attuatore può essere lo stesso promotore ovvero un altro soggetto delegato da questi.
In ogni caso l'attività è realizzata a costi reali ed i finanziamenti sono commisurati a quanto risulta effettivamente speso, purché riconoscibile ai sensi della normativa di FSE e riconducibile al progetto.

Autorità di gestione*:
Le Autorità o gli organismi pubblici o privati, nazionali, regionali o locali designati dallo Stato membro per la gestione di un intervento ai fini del presente Regolamento oppure lo Stato membro allorché sia il medesimo, ad esercitare detta funzione.
Qualora lo Stato membro designi un'Autorità di gestione diversa da sé stesso, definisce tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di gestione e dei rapporti di quest'ultima con l'autorità o organismo che funge da autorità di pagamento per l'intervento in questione.

Autorità di pagamento**:
Una o più autorità o organismi nazionali, regionali o locali incaricati dallo Stato Membro di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti dalla Commissione.
Lo Stato Membro fissa tutte le modalità dei suoi rapporti con l'autorità di pagamento e dei rapporti di quest'ultima con la Commissione.

 
     
   

Beneficiari finali
:
Gli organismi e le imprese pubbliche o private responsabili della committenza delle operazioni; nel caso dei regimi di aiuto ai sensi dell'art. 87 del trattato e di aiuti concessi da organismi designati dagli Stati membri, i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti.
 
     
   

Complemento di Programmazione:
Documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari dell'intervento, contenente gli elementi dettagliati a livello di misure, come indicato nell'articolo 18, paragrafo 3, del Reg. CE 1260/99, elaborato dallo Stato membro o dall'autorità di gestione e, se del caso, adattato conformemente all'articolo 34, paragrafo 3; viene trasmesso alla Commissione a titolo informativo.

Concentrazione:
Fissazione di obiettivi prioritari da perseguire attraverso uno o più Fondi Strutturali.

Controlli di gestione:
Supervisione ad alto livello, da parte della direzione, comprendente il controllo dei risultati rispetto ai bilanci di previsione, le relazioni sui casi di scostamento dei costi e l'utilizzo del controllo interno.

Controllo interno:
I controlli effettuati dalla direzione per garantire il conseguimento degli obiettivi fissati.

Controlli organizzativi
:
Controlli inerenti alla struttura dell'organismo,come la separazione delle mansioni e la definizione delle responsabilità.

Controlli operativi:
Controlli volti a garantire il trattamento corretto delle transazioni, e in particolare la verifica in sequenza dei documenti numerati, la concordanza contabile e il raffronto tra documenti di categorie diverse (ad esempio, ordini di acquisto e fatture).

Controlli sull'accesso:
Controlli fisici (ad esempio casseforti) e controlli logici (ad esempio protezione dei fichier elettronici tramite password).

Controlli sulle autorizzazioni:
Controlli destinati a permettere di interrompere il trattamento di una transazione qualora essa non sia stata approvata al livello adeguato, cosa che comporta deleghe di potere chiare per l'autorizzazione delle transazioni e controlli definiti e documentati prima del rilascio dell'autorizzazione.

Corte dei conti:
Il compito principale della Corte dei conti consiste nell'esaminare l'insieme delle entrate e delle spese della Comunità europea, verificarne la legittimità e la regolarità e infine vigilare sulla sana gestione finanziaria. La Corte è un'istituzione indipendente, il cui ruolo è di affiancare il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea nell'esercizio dei rispettivi poteri di controllo sull'esecuzione del bilancio. Inoltre, in qualsiasi momento la Corte può presentare osservazioni su problemi particolari e formulare pareri su richiesta di un'istituzione europea.Rientra nel mandato di controllo della Corte anche la verifica delle spese dei Fondi Strutturali. I controllori della Corte hanno accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni relative alla gestione finanziaria dei servizi e degli altri organi soggetti a controllo e possono eseguire verifiche presso tutti gli organismi che percepiscono Fondi comunitari.

Costi ammissibili****
:
Un costo, per essere considerato ammissibile deve essere conforme non solo alla normativa europea in materia di Fondi strutturali ma anche alle altre norme comunitarie, nazionali e regionali.

Costi non ammissibili*****:
Un costo, è considerato non ammissibile quando non è conforme al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.

 
     
   



Documento unico di programmazione:
Documento unico approvato dalla Commissione che riunisce gli elementi contenuti in un quadro comunitario di sostegno e in un programma operativo.

 
     
   


 
     
   


 
     
   


 
     
   


 
     
   



Interventi:
Sono forme di intervento dei Fondi: i programmi operativi o il DOCUP; i programmi di iniziativa comunitaria; il sostegno alle misure di assistenza tecnica e delle azioni innovative.

Irregolarità***:
Qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita.
Nel concetto di irregolarità possono ritenersi ricomprese non solo le fattispecie penalmente rilevanti, ma anche quelle amministrative e civili, siano esse intenzionali che derivanti da errore o negligenza.

 
     
   


 
     
   

Misura:
Strumento tramite il quale un asse prioritario trova attuazione su un arco di tempo pluriennale e che consente il finanziamento delle operazioni. Ogni regime di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e ogni concessione di aiuti da parte di organismi designati dagli Stati membri, oppure qualsiasi categoria dei suddetti aiuti o concessioni o una loro combinazione, che abbia la stessa finalità sono definiti come Misura.
 
     
   


 
     
   

Obiettivo 1:
Finalizzato a promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni che presentano ritardi nello sviluppo con l'impiego di tutti i Fondi Strutturali.

Obiettivo 2:
Finalizzato a favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali con l'impiego dei Fondi FSE e FESR.

Obiettivo 3:
Finalizzato a favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione con l'impiego del FSE.

Operazione:
Ogni progetto o azione realizzato dai beneficiari finali degli interventi.

Organismo funzionalmente indipendente:
Ufficio o persona, funzionalmente autonomo rispetto all'Autorità di gestione, che incaricato di produrre una dichiarazione che sintetizzi i controlli effettuati negli anni precedenti, esprima un giudizio sulla fondatezza della domanda di pagamento del saldo, nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni cui si riferisce la certificazione finale delle spese. Può svolgere i controlli a campione (di secondo livello).

Organismo intermedio:
Indica i soggetti ai quali possono essere delegate, dalle rispettive Autorità, sia le funzioni di gestione e controllo ordinario (di primo livello), sia quelle di pagamento, fermo restando la regola della separazione dei compiti.

 
     
   

Partner:
Parti di attività progettuali possono essere svolte anche da partner originariamente indicati come tali nel progetto o comunque da soggetti tra i quali intercorre un vincolo associativo o societario o consortile ovvero da consorziati di un consorzio, attuatore o partner di associati di strutture associative, ovvero da associazioni temporanee d'impresa (ATI) all'uopo costituite.

Partnership:
Stretta concertazione in tutte le fasi della programmazione tra i diversi organismi comunitari e nazionali.

Piano di sviluppo:
Analisi della situazione effettuata dallo Stato membro interessato, tenuto conto degli obiettivi di cui all'articolo 1 del Reg. CE 1260/99 e delle esigenze prioritarie connesse al conseguimento di tali obiettivi, nonché la strategia e le priorità di azione previste, i loro obiettivi specifici e le relative risorse finanziarie indicative.

Pista di controllo:
Descrive, per ogni forma di intervento, le varie tappe dei flussi dei Fondi (comunitari e nazionali), identificando i responsabili che effettuano i controlli, le informazioni prodotte e il sistema utilizzato per la trasmissione di queste ultime.

Programma operativo:
Documento approvato dalla Commissione ai fini dell'attuazione di un quadro comunitario di sostegno, composto da un insieme coerente di assi prioritari articolati in misure pluriennali, per la realizzazione del quale è possibile far ricorso ad uno o più Fondi e ad uno o più degli altri strumenti finanziari esistenti, nonché alla BEI; si definisce programma operativo integrato un programma operativo il cui finanziamento è assicurato da più Fondi.

Programmazione:
Introduzione generalizzata del metodo della programmazione pluriennale. Processo di organizzazione, decisione e finanziamento effettuato per fasi successive e volto ad attuare, su base pluriennale, l'azione congiunta della Comunità e degli Stati membri al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 del Reg. CE 1260/99.

Promotore:
Ai fini dell'individuazione della responsabilità della puntuale realizzazione del progetto nei confronti dell'Amministrazione, titolare è in ogni caso il promotore, come risulta dall'atto di presentazione del progetto. Spettano pertanto a lui i poteri ed i doveri connessi all'attività di indirizzo e controllo.
Il promotore può peraltro affidare in tutto o in parte le proprie attività gestionali ad un attuatore, indicandolo, anche, eventualmente, come percettore materiale del finanziamento.
 
     
   

Quadro comunitario di sostegno:
Documento approvato dalla Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, sulla base della valutazione del piano presentato dallo Stato membro e contenente la strategia e le priorità di azione dei Fondi e dello Stato membro, i relativi obiettivi specifici, la partecipazione dei Fondi e le altre risorse finanziarie. Tale documento è articolato in assi prioritari ed è attuato tramite uno o più programmi operativi.

Quadro di riferimento dell'obiettivo 3:
Documento che descrive il contesto degli interventi a favore dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane in tutto il territorio di ciascuno Stato membro e che individua le relazioni con le priorità contenute nel piano nazionale d'azione per l'occupazione.
 
     
   

Rettifiche finanziarie:
A questo riguardo, il citato art. 39 del Regolamento 1260/99 prevede una responsabilità precisa in capo agli Stati membri; la materia è definita dal Regolamento 448/01 che interviene a regolare e specificare la procedura di applicazione e determinazione delle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali. In caso di irregolarità accertate, la procedura di recupero degli importi soppressi (ex art. 39.1 Reg. 1260/99) spetta al servizio competente che deve notificarla all'Autorità di gestione e all'Autorità di pagamento. Tale contributo non può essere riutilizzato per operazioni oggetto della rettifica o in cui si è verificato un errore sistematico. Lo Stato Membro deve comunque informare la Commissione sul riutilizzo dei Fondi soppressi (art 3).

Rischio intrinseco:
Rischio inerente a un determinato settore, a prescindere dai controlli in essere.
 
     
   

Servizi della Commissione:
Le spese comunitarie sono soggette al controllo dei servizi della Commissione, che può essere operato dal servizio incaricato della gestione e/o dal Controllo finanziario della Commissione.
I controlli effettuati dai servizi della Commissione possono vertere sui sistemi finanziari o sulle dichiarazioni di spesa (per azioni a carico di un unico Fondo o di due o più Fondi strutturali, o per interi programmi operativi) o infine sui risultati.

Servizi di controllo interno operanti negli Stati membri:
I servizi di controllo interno delle autorità interessate degli Stati membri (a livello nazionale, regionale o locale) esaminano e riferiscono in merito al funzionamento dei rispettivi sistemi di gestione e di controllo. Talvolta gli organi di controllo interno possono anche essere designati come organismi operativi indipendenti aventi il compito di presentare i risultati del controllo al momento della domanda di pagamento definitivo e una dichiarazione delle spese per ogni forma di intervento.

Sistemi di gestione e controllo:
Serie di procedure per gestire le richieste di finanziamento, adottare decisioni sulla concessione dei fondi, erogare i pagamenti, registrare gli anticipi e rimborsare le spese nonché sorvegliare e valutare l'utilizzo dei Fondi.

Soggetti attivi
:
Tutti i partecipanti che rivestano in via originaria, o su successiva autorizzazione ministeriale, i ruoli di: promotore, attuatore, partner partecipano all'azione finanziata in quanto cointeressati allo svolgimento del progetto e quindi la correlativa attività deve ritenersi per principio "non profit".
Tra di loro non è configurabile delega per quanto concerne lo svolgimento delle attività progettuali.

Sovvenzione globale
:
Parte di un intervento la cui attuazione e gestione può essere affidata a uno o più intermediari autorizzati conformemente all'articolo 27, paragrafo 1, del Reg. CE 1260/99, ivi compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, e utilizzata di preferenza per iniziative di sviluppo locale. La decisione di ricorrere a una sovvenzione globale è presa, di intesa con la Commissione, dallo Stato membro ovvero, con il suo accordo, dall'Autorità di gestione.
 
     
   

Test di autenticità:
Test da utilizzare nel documentare un sistema per accertare la comprensione di quest'ultimo da parte del controllore. I test, che consistono nell'esame particolareggiato dell'iter completo di una o più transazioni nel sistema, sono utilizzati in genere per identificare i controlli chiave.

Test sui controlli
:
Test volti a comprovare il funzionamento e l'efficacia delle procedure di gestione e controllo.
 
     
   


 
     
   

Verifiche di convalida:
Verifiche sulle transazioni e altri dati per verificarne la completezza, l'accuratezza e la validità nonché per valutare gli effetti pratici di eventuali errori e carenze.

Verifica delle dichiarazioni di spesa:
Presentata dai responsabili dei progetti o dalle autorità degli Stati membri può unicamente comprovare la correttezza delle dichiarazioni effettivamente controllate.
La verifica dei sistemi è dunque l'elemento decisivo per accertare le capacità di questi ultimi a prevenire, individuare e correggere eventuali carenze anche nelle azioni non selezionate per il controllo dettagliato delle dichiarazioni di spesa.

Verifica dei sistemi
:
Volta a garantire che i sistemi di gestione e controllo messi in atto siano in grado di tutelare adeguatamente sia le risorse degli Stati membri che quelle della Comunità. Dato che tali sistemi si applicano ad un'ampia gamma di azioni nel contesto dei Fondi strutturali, all'atto di effettuare tale verifica gli Stati membri sono tenuti ad accertare il buon funzionamento dei controlli per tutte le azioni finanziate dai vari organismi competenti.
 
     
   


 
     
   


 
     
   


 
     
   


 
     
   


 
     
   

 
     
    NOTE:

*
A livello di PON Obiettivo 3 Azioni di Sistema, l'Autorità di Gestione è rappresentata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - UCOFPL - Divisione I e Divisione III. Lo stesso Ministero, Divisione II, rappresenta l'Autorità di Pagamento.
All'interno di ciascuna Divisione le funzioni di gestione e di controllo sono affidate ad unità distinte in base agli Assi e alle Misure coinvolte.

Lo Stato Membro è sempre rappresentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche se la gestione di alcune Misure viene delegata ad altri soggetti attuatori:
Ministero Pari opportunità (Misura E1)
Dipartimento Affari Sociali (Misura B1, Azione 2)
Ministero della Funzione Pubblica (Misura D2)

Per quanto concerne gli altri interventi (POR e PO), le Autorità di gestione sono le seguenti:
Regione Autonoma Valle d'Aosta
Regione Piemonte
Regione Lombardia
Provincia Autonoma di Trento
Provincia Autonoma di Bolzano
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia
Regione Veneto
Regione Liguria
Regione Emilia-Romagna
Regione Toscana
Regione Umbria
Regione Marche
Regione Lazio
Regione Abruzzo

**
Le Autorità di pagamento sono invece le Amministrazioni titolari di ciascun PO, riguardo alla gestione operativa nell'ordinamento nazionale è previsto un meccanismo di delega dalle Regioni alla Province.

***Irregolarità penali
Frode
Per quanto riguarda le irregolarità penali, la Convenzione elaborata - in base all'art.K3 del Trattato dell'UE - relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, sottoscritta il 26 luglio 1995, all'art.1 definisce la frode come qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa all'utilizzo o alla presentazione di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua, in materia di spesa, il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità o gestiti per conto delle stesse, o alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto cui consegua lo stesso effetto, nel caso di entrate.

Truffa aggravata
L'art.640 bis, introdotto dall'art.22 della legge n°55/90 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) costituisce una fattispecie autonoma ed aggravata rispetto al reato di truffa, previsto dall'art.640 c.p., di cui mantiene inalterate l'azione tipica e la struttura. Infatti, entrambi sono reati di danni, la cui condotta, che può essere posta in essere da chiunque, si realizza attraverso artifici e raggiri che inducendo taluno in errore arrecano un ingiusto vantaggio:
il reato in esame è punito con la pena della reclusione da uno a sei anni.
La truffa ai danni dell'UE, di cui al citato art.640 bis, si realizza allorché la condotta fraudolenta che abbia indotto in errore gli organi preposti al controllo, vanifichi o comunque renda meno agevole la loro attività, arrecando in tal modo un vantaggio economico ai danni della stessa Unione. La giurisprudenza in materia di FSE ha applicato l'art.640 bis soprattutto con riguardo a frodi legate al pagamento del saldo,
allorché i raggiri si situano in un momento anteriore allo stesso pagamento

Malversazione
Si ha malversazione, di cui all'art.316 bis, allorché "chiunque estraneo alla PA, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od alla svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità". La sanzione è della reclusione da sei mesi a quattro anni. Finalità perseguita dall'art.316 bis è quella di reprimere le frodi successive al conseguimento di prestazioni pubbliche, provenienti sia dallo Stato che da altro ente pubblico che dalle Comunità europee. Si può dire, pertanto, che essa ha carattere parallelo rispetto all'art.640 bis c.p. che opera invece nella fase precedente della richiesta e dell'ottenimento del finanziamento.
La malversazione può ben rientrare nell'ipotesi di frode, prevista dalla Convenzione, consistente nella distrazione dei fondi per fini diversi da quelli per cui sono stati inizialmente concessi.


Peculato
La distinzione tra peculato e truffa attiene al modo in cui si è acquisito il possesso (da intendersi come disponibilità giuridica) del denaro. "Ne deriva che ricorre il primo quando tale possesso sia stato conseguito legittimamente per ragioni di ufficio, mentre vi è truffa quando il responsabile si sia procurato il possesso mediante artifici e raggiri"

Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici
Il legislatore nazionale con l'art.476 c.p. ha punito l'ipotesi del pubblico ufficiale che nell'esercizio delle proprie funzioni formi, in tutto o in parte, un atto falso o alteri un atto vero. La sanzione consiste nella reclusione da uno a sei anni. La fattispecie descritta può concorrere con la truffa aggravata, allorché il falso costituisce un artificio per commettere la truffa. Quanto, poi al tentativo, la complicità e l'istigazione, per i quali la Convenzione prevede che siano emanate norme che le sanzionino, essi sono già puniti dall'art.56 c.p. e dall'art.110 c.p.
Di frequente la magistratura ha riconosciuto accanto alla responsabilità penale degli operatori del settore della formazione professionale anche quella dei funzionari che non hanno provveduto ai necessari controlli.

Irregolarità amministrative
Il Regolamento CE n°2988/95 oltre a dare una definizione di irregolarità, detta i principi e la disciplina riguardante le misure e le sanzioni delle irregolarità amministrative.
Quanto ai principi, all'art.2, stabilisce che i controlli, le misure e le sanzioni sono istituiti solo qualora siano necessari per garantire la corretta applicazione del diritto comunitario, essi inoltre "devono avere carattereproporzionato e dissuasivo per assicurare un'adeguata tutela degli interessi finanziari delle Comunità"; nessuna sanzione amministrativa può essere irrogata se non è prevista da un atto comunitario precedente
l'irregolarità; nel caso di successiva modifica delle disposizioni relative a sanzioni amministrative contenute in una disposizione comunitaria si applicano retroattivamente le disposizioni meno rigorose.
Le sanzioni vere e proprie sono invece elencate nell'art.5 e consistono:
nel pagamento di una sanzione amministrativa;
nel versamento di un importo superiore alle somme indebitamente percette o eluse aumentato, se del caso, di interessi;
nella privazione totale o parziale di un vantaggio concesso dalla normativa comunitaria, anche se l'operatore ne ha beneficiato solo in parte;
nell'esclusione o nella revoca dell'attribuzione del vantaggio per un periodo successivo a quello dell'irregolarità;
nella revoca temporanea di un'autorizzazione o di un riconoscimento necessari per beneficiare di un regime di aiuti comunitari;
nella perdita di una garanzia o cauzione costituita ai fini dell'osservanza delle condizioni previste da una normativa o la ricostituzione dell'importo di una garanzia indebitamente liberata;
A norma dell'art.7 le misure e le sanzioni amministrative possono applicarsi agli operatori economici, siano
questi persone fisiche che giuridiche, agli altri organismi cui il diritto nazionale riconosce capacità giuridica che abbiano commesso l'irregolarità e a quelli che hanno partecipato all'esecuzione della stessa, nonché a quelle tenute a rispondere della medesima o ad evitare che sia commessa.

Irregolarità civili
In seguito all'accertamento giudiziario dell'avvenuto compimento di un'irregolarità, dalla quale sia derivato un danno alla PA e per esso allo Stato italiano , sorge il diritto al risarcimento (c.d. aquiliano ex art.2043 c.c.).
Nel campo dei finanziamenti erogati ai fini della formazione, e quindi nell'ambito del FSE, il danno generalmente riconosciuto è il danno emergente, corrispondente al finanziamento erogato, cui si aggiungono, eventualmente, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.

****In base a queste due diversi livelli di fonti normative un costo per essere ammissibile deve essere:
Pertinente ed imputabile ad azioni ammissibili.
"Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse alla partecipazione dei Fondi soltanto se dette operazioni sono parte integrante dell'intervento considerato" (art 30, Regolamento CE 1260/99).
Con riguardo in particolare al FSE, i costi per essere considerati ammissibili, devono essere riconducibili ad una delle attività indicate dall'art 3 del Regolamento CE 1784/99, devono risultare direttamente o indirettamente connessi all'azione e devono riferirsi ad un'azione localizzata nella Regione cui si riferisce l'intervento: "…le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali devono essere localizzate nella regione cui si riferisce l'intervento…" (Norma n. 12 al Regolamento CE 1685/00).

Effettuato in denaro
Vengono fatte salve le deroghe relative all'ammortamento, ai contributi in natura, ed alle spese generali secondo le condizioni indicate dalla Norma n. 1 dell'allegato al Regolamento CE 1685/00.

Effettivo
Il principio dell'effettività è fondamentale per poter affermare l'ammissibilità di un costo. Il Regolamento CE 1260/99, all'art. 32, definisce come costi ammissibili solo le spese corrispondenti ai pagamenti effettuati (costi reali) mentre il Regolamento CE 1685/00 assimila ai pagamenti i costi la cui evidenza economica non è allineata nel tempo alla movimentazione di denaro (ammortamenti) e ricomprende tra i costi ammissibili anche i contributi in natura e le spese generali.
Per quanto attiene ai costi generali viene indicato come criterio di imputazione il calcolo pro-rata, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato.

Riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento
Per essere considerati ammissibili i costi devono essere sostenuti nell'ambito del periodo temporale di validità dell'intervento, secondo quanto stabilito dall'art 30, comma 2, del Regolamento CE 1260/99 o dell'operazione, in base al Regolamento CE 1685/00.
Altro requisito di ammissibilità, previsto dal Regolamento CE 1260/99 nello stesso articolo, comma 4, consiste nel fatto che, l'operazione finanziata dai Fondi strutturali, non subisca modificazioni sostanziali nei cinque anni successivi alla data di ammissione alla partecipazione dei Fondi. Sarà onere degli Stati membri informare la Commissione di ogni eventuale modifica in tal senso.

Comprovabile documentalmente
Il Regolamento CE 1260/99, all'art. 32, comma 1, afferma che i pagamenti, siano essi acconti, pagamenti intermedi o saldi, devono riferirsi alle spese effettivamente sostenute, e devono essere "giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente". Questa indicazione viene ribadita dal Regolamento CE 1685/00 che sostiene che: "... i pagamenti effettuati dai beneficiari finali devono essere comprovati da fatture quietanzate. Ove ciò non sia possibile, tali pagamenti devono essere comprovati da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente" (Norma n. 1 - paragrafo 2).

Legittimo
E' considerazione di carattere generale che un costo, per essere considerato ammissibile deve essere conforme non solo alla normativa europea in materia di Fondi strutturali ma anche alle altre norme comunitarie, nazionali e regionali.

Contabilizzato
I costi per essere ammissibili, devono aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili cioè conformi alle disposizioni di legge,
ai principi contabili, nonché alle specifiche prescrizioni in materia impartite dall'Autorità di gestione.

Contenuto nei limiti autorizzati
I costi sono ammissibili solo se contenuti nei limiti stabiliti (per natura e/o importo) negli atti amministrativi di affidamento in gestione o di finanziamento adottati dall'Autorità di gestione o da altra Pubblica Amministrazione competente.


*****Nell'elencazione sono riferiti i soli casi di tipologie di costo che risultano in ogni caso inammissibili al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.
Subappalti
Rispetto a quanto stabilito nella Decisione 1035/97, Scheda 4, la Norma n. 1, paragrafo 3 dell'allegato al Regolamento CE 1685/00, rende di fatto più agevole la pratica del subappalto. In essa viene infatti specificato che: "Fatta salva l'applicazione di disposizioni nazionali più rigorose le spese relative ai subappalti, non sono ammissibili al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali:
a)subappalti che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione senza alcun valore aggiunto proporzionato;
b)subappalto stipulato con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dell'opera o dei servizi prestati."

Oneri finanziari e di altro genere
La Norma n. 3 dell'allegato al Regolamento CE 1685/00, ribadisce sostanzialmente quanto disposto nella Decisione 1035/97, disponendo che: "Gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di aiuti di Stato autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari non sono ammissibili al cofinanziamento dei Fondi strutturali…" La non ammissibilità degli oneri finanziari era già stata prevista nella Decisione CE 1035/97, Scheda 10, nella quale veniva disposta l'ammissibilità delle sole spese "direttamente legate alla preparazione e all'esecuzione del progetto".

Ammende, penali e spese per controversie legali
Si tratta di oneri conseguenti ad ipotesi "patologiche" della gestione delle azioni oggetto di cofinanziamento.
La Norma n. 3, paragrafo 5, dell'allegato al Regolamento 1685/00, sancisce in maniera perentoria la non ammissibilità di tali spese al cofinanziamento ribadendo in tal modo quanto già contenuto nella Decisione CE 1035/97, Scheda 10, paragrafo 3.

Stipendi del personale della Pubblica Amministrazione impiegato in particolari azioni di assistenza tecnica
Nello specifico caso in cui il personale della Pubblica Amministrazione venga utilizzato per l'attuazione di azioni di assistenza tecnica diverse da quelle indicate al punto 2 della Norma n. 11 dell'allegato al Regolamento CE 1685/00e previste al punto 3 della stessa Norma quali: "…studi, seminari, azioni di informazione, valutazione e acquisizione ed installazione di sistemi informatizzati di gestione, sorveglianza e valutazione" la spesa per i relativi stipendi del personale della Pubblica Amministrazione o di altri funzionari pubblici che eseguono tali azioni non è ammissibile.

Spese di investimento nell'ambito dell'operatività degli Obiettivi territoriali 1 e 2
Si tratta di una problematica non rinvenibile a livello di regolamentazione comunitaria, ma che ha trovato evidenza nell'ambito dell'assunzione di una "posizione" comune da parte delle Direzioni Generali "Occupazione e Affari Sociali" e "Politica Regionale" della Commissione Europea. Tale posizione viene motivata con il riferimento al Regolamento CE 1784/99, art. 4 che impone tale prescrizione: "…al fine di rendere quanto più possibile efficace il sostegno erogato … gli interventi attuati … sono concentrati su un numero limitato di settori o temi e sono mirati alle esigenze più importanti ed alle azioni più efficaci …". Tale "posizione" assume un significato ed una portata diverse a seconda dell'obiettivo comunitario considerato. In particolare, in relazione all'Obiettivo 3, si ribadisce che non vi sono limiti, se non quelli propri della normativa comunitaria e nazionale all'ammissibilità al cofinanziamento FSE di tutte le fattispecie di costo, compresi i costi per investimenti in infrastrutture ed attrezzature, conseguenti alla realizzazione di azioni ammissibili nell'ambito dell'operatività dell'Obiettivo 3. L'Obiettivo 3 copre territorialmente anche le aree ricompresse nell'Obiettivo 2 e pertanto può intervenire a riconoscere e cofinanziare "spese di investimento" anche nell'ambito di queste ultime ma sempre con riferimento ad azioni previste nell'ambito della programmazione relativa all'Obiettivo 3.

 
     
       
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